Canone tv. Marcia indietro della Rai non è sufficiente

“Nonostante i chiarimenti forniti dalla Rai, gli ‘inviti’ al pagamento dell’abbonamento speciale alla televisione, effettuati tramite lettera, spot televisivi e sito web sono da ritenersi comunque illegittimi” – dice Monica Multari dell’Ufficio legale MC.

“L’art. 27 del R.D.L. n. 246 del 1938 – spiega Monica Multari dell’Ufficio legale del Movimento Consumatori – infatti limita l’obbligo di pagamento, per gli utenti diversi dai privati, ai casi di ‘audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico’. Ancora, l’art. 2 del DLgs. luogotenenziale n. 458 del 1944 stabilisce che ‘Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria’. Non rileva quindi il semplice possesso dell’apparecchio, ma l’effettiva trasmissione effettuata al pubblico”.
“Un’interpretazione diversa, peraltro, implicherebbe che lo stesso Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate, l’Antitrust e la stessa RAI (per fare esempi eclatanti) sarebbero da considerare evasori fiscali visto che non ci risulta rientrino tra i soggetti che possono godere di esenzione” – sostiene la Multari.
Le richieste di pagamento, per come formulate, senza alcuna specificazione in ordine all’effettivo utilizzo per la trasmissione al pubblico, rappresentano una pratica commerciale scorretta, in quanto inducono i destinatari del messaggio a credere di essere tenuti al pagamento del canone anche per il solo fatto di possedere un pc collegato ad Internet, qualora non abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.
“In attesa di un ulteriore intervento chiarificatore in tal senso  – conclude la Multari – da parte degli organi competenti (Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate e AGCOM), è necessario che l’Antitrust eserciti i nuovi poteri riconosciuti ai sensi della lett. d) bis dell’art. 18 del Codice del consumo (introdotta dal decreto CresciItalia) che ha esteso la tutela contro le pratiche scorrette alle microimprese (entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un’attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare), inibendo, in via d’urgenza, la continuazione del comportamento illegittimo della RAI”.

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