Sovraindebitamento e liquidazione controllata: no a rinvio nuove norme su procedure

La crisi economica in corso, di cui sentiremo i più intensi effetti nei prossimi mesi, determinerà ulteriori situazioni di sovraindebitamento e di impossibilità a far fronte ai debiti nuovi e pregressi da parte di un sempre più diffuso numero di famiglie, di imprese individuali e PMI.

Movimento Consumatori ritiene necessario che per affrontare e lenire almeno in parte questa ‘sciagura’, entrino in vigore al più presto le nuove regole previste nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs 14/2009) sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 65-83 CCI) e sulla liquidazione controllata (artt. 268-283 CCI) la cui entrata in vigore, programmata per il prossimo 15 agosto, è stata rinviata al 1° settembre 2021 dal decreto legge Liquidità emanato lo scorso 8 aprile oggi in attesa di conversione in legge.

“Se questo rinvio appare per alcune disposizioni giustificato per evitare che norme più severe determinino un grave blocco del sistema economico produttivo (ad esempio la disciplina dei sistemi di allerta della crisi) – spiega Paolo Fiorio, coordinatore del servizio legale MC – altre disposizioni, e in particolare quelle che regolano le procedure di sovraindebitamento e la liquidazione controllata e che riguardano i consumatori e le piccole imprese, sarebbero indubbiamente utili per affrontare nell’immediato l’epidemica crisi economica. Il nuovo Codice della crisi consente infatti di gestire in maniera più efficiente le ragioni dei creditori e quelle dei debitori sovraindebitati anche grazie alla liberazione da debiti non sostenibili, consentendo  ai soggetti più fragili una ripartenza ed una nuova cittadinanza sociale ed evitando di intasare i tribunali di azioni che si rivelerebbero infruttuose”.

“Chiediamo – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – che in sede di conversione del decreto Liquidità sia prevista l’immediata entrata in vigore delle procedure di sovraindebitamento e della liquidazione controllata contenute nel nuovo Codice della Crisi e che tali misure siano accompagnate da interventi pubblici per diffondere la conoscenza di questi strumenti e per sostenere anche economicamente l’accesso alle procedure”.




L’importanza dei dati personali

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Questa infografica è dedicata all’importanza dei dati personali.


Quando navighiamo su Internet, lasciamo inevitabilmente una serie di informazioni su di noi: le nostre preferenze d’acquisto, la nostra mail (se ci iscriviamo, per esempio, a una newsletter), i nostri gusti personali e così via.

Negli ultimi anni, tutti questi dati sono diventati molto importanti, sono una risorsa preziosa.

I tuoi dati personali dicono chi sei, per questo è importante averne cura: devi essere consapevole delle informazioni che dai e dell’uso che sarà fatto.
L’infografica è stata realizzata nell’ambito del progetto “Digito ergo sum” finanziato dalla Regione Lombardia.

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Dati personali: una risorsa preziosa

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Le opportunità offerte dalla digitalizzazione sono molte e contribuiscono a migliorare le nostre vite perché ci permettono di comunicare in modo immediato ed efficace, accedere velocemente e gratuitamente alle informazioni, condividerle, risparmiare tempo e risorse.

Grazie al web, ad esempio, alcune operazioni una volta lunghe o faticose – come prenotare un biglietto aereo o pagare una bolletta – ora risultano semplici e accessibili a tutti.

E’ però fondamentale fare un uso consapevole di queste opportunità per poter godere dei loro vantaggi e allo stesso tempo minimizzare il rischio di cedere inavvertitamente e indiscriminatamente i nostri dati personali o cadere vittime di frodi informatiche.
Per questo è bene sapere cosa sono i dati personali

L’infografica è stata realizzata nell’ambito del progetto “Digito ergo sum” finanziato dalla Regione Lombardia.

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FIR: nuova proroga dei termini di scadenza per l’invio delle domande

Per gli azionisti e titolari di obbligazioni subordinate emesse da banche in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 (Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate, vedi sezione FIR) secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia il termine per il deposito della domanda di indennizzo sulla piattaforma gestita dalla Consap è prorogato dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020.

Altra novità introdotta dal decreto è la previsione di un anticipo, prima del pagamento integrale successivo al piano di riparto previsto dalla l. 158/2018 (art. 1 c. 493 e ss.), sia a favore degli azionisti che degli obbligazionisti, nel limite massimo del 40% dell’importo deliberato dalla Commissione tecnica, successivamente alla chiusura dell’istruttoria sulla pratica. E’ dunque prevista la “possibilità” di ottenere il 40% (i) del 30% di quanto investito nelle azioni e (ii) del 95% di quanto investito nelle obbligazioni subordinate.

Ricordiamo che è possibile avvalersi dell’attività dei legali incaricati dalla nostra associazione di assistere gli azionisti delle Banche venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Per qualsiasi informazione e per prendere appuntamento per la verifica della documentazione è possibile chiamare il numero 02.80583136.




FIR: proroga presentazione domande

Come riportato sul sito del Fondo Indennizzo Risparmiatori, l’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2020, al 18 aprile 2020.

Riportiamo di seguito un riepilogo dei documenti necessari:

Per gli azionisti destinatari degli indennizzi automatici (erogati a favore di coloro che abbiano un reddito complessivo anno 2018 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro):

1) copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto;

2) nel caso in cui il deposito titoli sia su un conto Banca Intesa: richiesta documentazione ai fini FIR
( ALLEGATO 1 );
altrimenti,
nel caso in il deposito titoli sia su altra banca: Attestazione sostitutiva di idonea documentazione
( ALLEGATO 1.a ).

3) (solo dagli azionisti che hanno accettato l’indennizzo nella misura del 15% proposto da Veneto Banca S.p.a. prima della messa in liquidazione) copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;

4) (solo in caso di SUCCESSIONE) copia della denuncia di successione;

5) SOLO per chi vuole l’accredito su un conto in una banca diversa da Banca Intesa ( ALLEGATO 2 ).

Per chi non rientra nella precedente categoria, occorrerà allegare all’istanza, oltre a quanto previsto sopra, anche i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza che hanno causato il danno ingiusto, che andranno richiesti se non già in possesso dell’azionista.

Ricordiamo che è possibile avvalersi dell’attività dei legali incaricati dalla nostra associazione di assistere gli azionisti delle Banche venete sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Per qualsiasi informazione e per prendere appuntamento per la verifica della documentazione è possibile chiamare il numero 02.80583136.

 




Restituzione costi estinzione anticipata prestiti

Movimento Consumatori: Banche e finanziarie devono rimborsare i cittadini, come imposto dall’Arbitro Bancario

Per richiedere assistenza per i rimborsi contattare “Sportello prestiti – estinzione anticipata” numero 02 80583136 o tramite email all’indirizzo: info@movimentoconsumatorimilano.it.
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 2625 dell’11 dicembre 2019, ha riconosciuto l’immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea con la sentenza “Lexitor” confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successiva al maggio 2010, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.

Secondo il Collegio di Coordinamento “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

La pronuncia dell’ABF segna un importante punto a favore dei clienti delle banche.

Tutti i consumatori che hanno estinto anticipatamente i prestiti al consumo hanno diritto ad ottenere una riduzione di tutti i costi, in particolare delle spese di istruttoria e delle  commissioni di intermediazione, di regola anticipate al momento dell’erogazione del finanziamento, in proporzione alla durata residua del prestito. Si tratta di importi rilevanti che, per i prestiti garantiti dalla cessione del quinto, estinti all’inizio del rapporto, possono arrivare a qualche migliaio di euro per ciascuna estinzione. Tutti i consumatori possono rivolgersi al Movimento Consumatori che avvierà ogni iniziativa (procedura di conciliazione, ricorso ABF, azioni giudiziarie, class action) a tutela dei consumatori coinvolti, affinché i rimborsi siano corretti e proporzionali al periodo del prestito non goduto, senza trucchi e inganni.

La decisione del Collegio di Coordinamento ABF è un passo molto importante per la tutela dei consumatori, e in particolare per coloro che hanno stipulato contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione che, nonostante ampie garanzie per gli intermediari, hanno costi elevatissimi e del tutto ingiustificati. Auspichiamo che le banche e gli intermediari abbiano un approccio conciliativo e collaborativo, evitando un incremento esponenziale del già imponente contenzioso che riguarda in particolare i prestiti con la cessione del quinto.

Il Movimento Consumatori invita tutti i consumatori che, a partire dal 2010 hanno estinto anticipatamente un prestito, a contattare lo  Sportello prestiti – estinzione anticipata al numero telefonico 02 80583136 o tramite email all’indirizzo: info@movimentoconsumatorimilano.it per far valere il loro diritto ad ottenere la restituzione di tutti i costi.