OIio vergine d’oliva venduto come extravergine?

olio evoMovimento Consumatori ha inviato una segnalazione all’Antitrust, perché accerti se alcuni produttori di olio d’oliva abbiano posto in essere una pratica commerciale scorretta, dichiarando in etichetta come extra vergine, olio vergine d’oliva.

La segnalazione prende le mosse da una recente indagine svolta dalla rivista il Salvagente che ha messo sotto la lente di ingrandimento quindici marche di olio extra vergine di oliva. Di tali miscele di olio (dichiarato extravergine), ben sette, non sarebbero, in realtà tali. Nessun danno alla salute, si intende, ma si acquista un prodotto che certamente non vale il prezzo pagato.

Questa indagine, pubblicata a maggio 2021, ha un antecedente in un’altra indagine, pubblicata sempre dalla stessa rivista, nell’anno 2015, quando gli stessi dubbi furono sollevati con riferimento ad alcune etichette di olio extravergine (evidenziando come alcune miscele non risultassero, dalle analisi effettuate, come olio extravergine). Da quelle analisi, presero spunto alcuni provvedimenti dell’Agcm (in parte poi annullati dalla Giustizia Amministrativa).

La valutazione circa l’attribuzione della qualifica di olio extravergine di oliva, viene fatta sulla base di tanti fattori, e quello risultato non sufficiente per l’attribuzione della qualifica di extravergine, è stato la “prova d’assaggio” (panel test). E’ bene specificare che un olio per essere definito e venduto come extravergine, deve rispettare, i parametri chimici previsti dalla normativa e superare la prova del panel test, obbligatoria per legge dal 1991. Lungi dall’essere una prova “soggettiva”, l’importanza del “panel test”, è stata di recente ribadita da una recente sentenza del Consiglio di Stato del 20 novembre 2020, laddove la Giustizia Amministrativa, ha ribadito l’attendibilità e l’oggettività del panel test, ritenendo la suddetta prova organolettica come “essenziale per la corretta classificazione degli oli”.

Movimento Consumatori – che si sta occupando del tema insieme al Movimento Terra è vita Vento del Sud – vuole quindi portare all’attenzione dell’Autorità, quanto segnalato dalla rivista, al fine di verificare se, come affermato da Il Salvagente, sugli scaffali dei supermercati, il consumatore corra il rischio di acquistare come extravergine, un semplice olio vergine di oliva. Se così fosse, è evidente, si assisterebbe ad una pratica commerciale scorretta, da qualificare come vendita negli scaffali, di un prodotto privo degli elementi pubblicizzati in etichetta e nelle campagne pubblicitarie.




Aumenti luce e gas

Pesantissimo aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas per il terzo trimestre del 2021 per gli utenti serviti dal servizio di tutela.

Come comunicato dall’Arera (Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente) l’aumento per l’elettricità del 9,9% e del 15,3% per il gas è dovuto in gran parte al forte incremento delle materie prime sui mercati internazionali.

Il governo è intervenuto con una parziale sterilizzazione degli aumenti (previsti oltre il 20%)prevedendo di destinare 1,2 miliardi di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre, utilizzando a tal fine parte di quanto ricavato proprio dalle aste del mercato europeo dei permessi di emissione di CO2 (ETS2).

Per l’elettricità la spesa per la famiglia-tiponell’anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021) sarà di circa 559 euro, con una variazione del +12% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° ottobre 2019 – 30 settembre 2020). L’aumento per il prossimo trimestre, corrisponde quindi a circa 62,4 euro su base annua. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sarà di circa 993 euro, con una variazione del -1,3% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad una riduzione di circa 13 euro su base annua.

“Questi aumenti purtroppo confermano da un lato che c’è un problema di materie prime a livello globale e dall’altro quanto ancora siamo dipendenti dagli idrocarburi – dichiara  Alessandro Mostaccio, segretario generale MC-  Per i consumatori più fragili diventa quindi fondamentale  che i bonus sociali (energia elettrica, gas ed idrico) siano a regime da questo mese”.

Ovidio Marzaioli responsabile del settore Energia e Ambiente MC aggiunge: “Risultano sempre più necessari gli interventi strutturali come quello della sterilizzazione dalla bolletta degli oneri generali di sistema o la definizione della morosità incolpevole che in uno ai richiamati bonus possano incidere sul mercato energetico a favore dei consumatori soprattutto di quelli più vulnerabili in un momento di particolare difficoltà economica post pandemica”.




Guida “Immobili e Bonus fiscali 2021”

Il Consiglio Nazionale del Notariato e le associazioni dei consumatori* (tra cui MC) hanno presentato il 24 giugno 2021, presso la Camera dei Deputati a Roma, “Immobili e bonus fiscali 2021 – Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare”, un vademecum focalizzato sui bonus fiscali inerenti la “casa” per orientare i cittadini in una vera e propria “giungla” normativa.

La guida illustra i singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%).

Un passaggio è dedicato all’elenco dei documenti da conservare e alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni. Il Vademecum vuole offrire un primo orientamento che non può però prescindere dal coinvolgimento dei professionisti tecnici del settore per valutare la possibilità, nel caso concreto, di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali.

* Movimento Consumatori, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori.

scarica la guida




Decalogo nel noleggio di auto

Per partire informato e fare valere i tuoi diritti:

Prima del noleggio

1. presta attenzione alle condizioni di noleggio

2. controlla le coperture assicurative

Leggi attentamente le condizioni dell’eventuale polizza già sottoscritta prima del noleggio e verifica eventuali nuove coperture previste che ti vengono proposte con costi aggiuntivi al banco del noleggio. Controlla scoperti e franchigie in caso di danni.

3. verifica che la carta di credito:

  • sia la stessa con la quale hai fatto la prenotazione, e deve essere intestata al conducente indicato nel contratto;
  • preveda massimale sufficiente per coprire al momento del versamento della cauzione, spesso elevata, il relativo importo. Può capitare che il noleggio avvenga alla fine delle vacanze, quando la capienza della carta di credito non è sufficiente.

Tieni conto che il deposito cauzionale “blocca” la carta che non potrà essere utilizzata per tutto il plafond durante il viaggio.

4. controlla i danni già esistenti

Quando ti vengono consegnate le chiavi, verifica se l’auto presenta righe o danni. In caso positivo, controlla che siano descritti in maniera precisa nella documentazione che ti viene rilasciata, il cosiddetto modulo di “check out” che descrive le condizioni dell’auto al momento dell’inizio del noleggio. E prima della partenza, fotografa i danni e tutta l’auto con il tuo smartphone.

5. attenzione al chilometraggio

Potrebbe non essere “illimitato” per cui, superato il tetto massimo, possono essere applicati costi imprevisti.

 

Dopo il noleggio

6. restituisci l’auto con il serbatoio pieno

Nel caso di obbligo di consegnare l’auto con il pieno, è opportuno evitare di consentire al noleggiatore di applicare un costo benzina, perché si potrebbe rivelare superiore a quello applicato dai distributori.

7. riconsegna l’auto in orari di apertura degli uffici

Per evitare sorprese, anche quando il noleggiatore autorizza la consegna dell’auto in orari notturni con deposito, ad esempio, delle chiavi in una cassetta, è meglio terminare il noleggio in orari di ufficio, per assistere al controllo di eventuali danni e la redazione del modulo di “check in” che descrive le condizioni dell’auto al momento della riconsegna.

8. ti contestano danni inesistenti?

Prima di consegnare definitivamente le chiavi dell’auto, scatta fotografie dell’auto con il tuo smartphone. Potrai così contestare eventuali contestazioni per danni che non hai fatto.

9. in caso di problemi, fai valere i tuoi diritti e manda un reclamo

Se possibile con una PEC, se il noleggiatore ha sede in Italia, oppure con una lettera raccomandata se ha sede all’estero.

10. utilizza il chargeback 

In caso addebiti per costi e spese non dovuti, contatta subito il gestore della tua carta di credito per ottenere il blocco della carta e lo storno di pagamenti già accreditati al noleggiatore.

Per altre info vai alla sezione Diritti del turista




Aziende energetiche, idriche e di teleriscaldamento siglano protocollo su conciliazione paritetica

Siglato uno storico accordo tra sette grandi aziende dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento e le 20 associazioni nazionali dei Consumatori del CNCU, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Per la prima volta in Italia, alla luce della positiva esperienza maturata negli scorsi anni, è stato sottoscritto un Protocollo Unitario. Obiettivo dell’intesa che vede il coinvolgimento dei maggiori operatori nazionali del settore, è rilanciare la negoziazione paritetica, rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie consolidando il dialogo tra aziende e associazioni consumeristiche e rafforzando il rapporto di fiducia con i consumatori.

Il Protocollo Unico è stato siglato da A2A, Acea, Edison, Enel, Eni gas e luce, E.ON, Iren e dalle 20 associazioni di consumatori del CNCU Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi, Asso-consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, CTCU – Centro Tutela Consumatori e Utenti Alto Adige, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, MDC – Movimento Difesa del cittadino, U.di.Con. – Unione Difesa Consumatori, UNC – Unione Nazionale consumatori. A conferma del fatto che la conciliazione sia entrata a pieno nella cultura delle aziende e delle Associazioni dei consumatori, che hanno come principale obiettivo quello di contribuire al miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai consumatori, il protocollo estende lo strumento della conciliazione, oltre che ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, anche al settore idrico e al teleriscaldamento.

Gli Organismi di negoziazione paritetica, come forma di ADR – Alternative Dispute Resolution, che offrono la possibilità di definire in modo gratuito, rapido, semplice ed extragiudiziale le controversie tra imprese e consumatori, sono stati introdotti in Italia nel 2016 e via via adottati dalle 7 aziende attraverso singoli accordi con le Associazioni dei consumatori che ne regolano il funzionamento. L’esperienza maturata in questi anni ha trasformato la negoziazione paritetica in una esperienza di successo fondata sulla ricerca spontanea di sinergie, costruita attraverso scambio periodico di conoscenze e valorizzata con il confronto regolare con ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Il Protocollo rinnova e potenzia l’impegno a favore di uno strumento che assicura ai consumatori efficacia per la tutela dei propri diritti senza ricorrere a procedimenti giudiziari spesso lunghi ed onerosi. Aziende ed Associazioni sono impegnate nel promuovere e sostenere congiuntamente il percorso di sviluppo continuo della conciliazione paritetica assicurandone l’efficacia e la semplicità di accesso alla procedura curandone la sua più ampia diffusione oltre a garantire la formazione continua dei conciliatori.

Sono inoltre previste iniziative congiunte che puntano a migliorare la conoscenza e l’utilizzo della negoziazione paritetica come processo indipendente, rapido ed economico, utile non solo per la gestione dei conflitti ma anche per stimolare processi per il miglioramento del servizio offerto ai consumatori, nell’ambito di un confronto paritario tra fornitore e cliente che favorisca una sempre maggior consapevolezza del funzionamento del mercato.




Iliad cambia le condizioni contrattuali delle offerte “per sempre”

Nonostante Iliad dichiari sul proprio sito Internet che le nuove offerte Flash 120, Iliad Giga 120 e Iliad Giga 80 “non cambiano nel tempo…per sempre. Per davvero”, di fatto ha rimodulato le condizioni generali di contratto, dandosi la possibilità di variare unilateralmente alcune condizioni e caratteristiche dei servizi erogati.

Tre anni fa Iliad fu costretta per le sanzioni inflitte dal Gran Giurì della pubblicità e per gli esposti delle associazioni di consumatori a esplicitare la natura immutabile di tutte le offerte pubblicizzate con il claim “per sempre”. Un paio di settimane fa ha invece rimesso mano ai contratti Flash 120 – sottoscrivibile fino al 30 giugno prossimo – Giga 120 e Giga 80, rimodulando la clausola (art. 9) che disciplina le modifiche contrattuali, escludendo da possibili variazioni unilaterali solo le condizioni relative alla “tariffa mensile delle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”. Dunque, il costo mensile dell’abbonamento non potrà subire variazioni nel corso del contratto, ma l’esclusione non vale per tutte le altre condizioni e caratteristiche peculiari di queste offerte.

Confrontando questa clausola con quella contenuta nella versione delle C.G.A. introdotta a partire dal 29 maggio 2018 (e applicabile a tutte le altre offerte Iliad attualmente sottoscrivibili), la differenza è evidente: le offerte in precedenza dichiarate intoccabili “per sempre” non possono essere unilateralmente variate dall’operatore, senza alcuna distinzione quanto a specifiche condizioni escluse dal potere di modifica (“Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al contratto… con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate “per sempre”). Non v’è traccia del riferimento alla sola tariffa mensile, richiamo invece presente nelle tre nuove offerte, in relazione alle quali pertanto questa condizione economica è l’unica a non poter essere variata.

Una possibilità che, secondo MC, non è adeguatamente sottolineata nei claim presenti sul sito internet e nelle pagine pubblicitarie, non solo digitali di Iliad, e che potrebbe aver indotto i consumatori a sottoscrivere queste offerte nella convinzione che l’operatore non potrà cambiare una virgola del contratto. Del resto, non possono considerarsi sufficienti le rassicurazioni che la compagnia si è affrettata a diffondere a mezzo stampa, garantendo (a posteriori) di non avere intenzione di modificare nulla di queste offerte. Una volta sottoscritte, le clausole contrattuali divengono infatti valide ed efficaci e solo una modifica esplicita può riportare i contratti nell’alveo della liceità.

Vero è, come previsto dal’art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che i consumatori verrebbero informati con congruo anticipo da Iliad di ogni eventuale modifica che la compagnia intendesse adottare rispetto alle condizioni contrattuali con conseguente facoltà dell’utente di esercitare il diritto di recesso. Tuttavia, recedere da un contratto che forse non si sarebbe sottoscritto (sapendo che lo stesso non era né per sempre, né per davvero e neanche immodificabile totalmente) lede comunque i diritti del consumatore alla trasparenza, correttezza e buona fede nella conclusione di ogni contratto con il professionista.

Movimento Consumatori ha diffidato Iliad, chiedendo tra l’altro di cessare la diffusione dei messaggi pubblicitari, di modificare le C.G.A. e di non applicarle ai contratti già sottoscritti a partire dal 25 maggio scorso.