La crisi economica che grava sulle famiglie e sulle imprese ridotte sul lastrico è resa ancora più tragica dalla pressante presenza di Equitalia e degli altri agenti di riscossione nella “vita” degli italiani; per questo, Movimento Consumatori ritiene utile diffondere i contenuti della recente riforma in tema di riscossione dei tributi e informare i cittadini sui loro diritti che, nei casi stabiliti dalla legge di Stabilità (art. 1, commi 537-544 legge di Stabilità 2013 del 24 dicembre 2012, n. 228), potrebbero addirittura portare ad una “cancellazione” dei debiti dei contribuenti, e non solo per quelli anteriori all’anno 1999.
In questi mesi, si è data molta enfasi alla norma (art. 1, comma 527) che prevede l’annullamento d’ufficio delle somme pretese dal concessionario in caso di ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all’anno 1999) per l’importo di 2.000 euro (che si calcola considerando solamente tre componenti dell’iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni).
Certamente questa è una previsione importante visto che migliaia di cittadini hanno pendenze con Equitalia per importi prescritti da decenni, ma ancora “vivi” in quanto non impugnati innanzi all”Autorità giudiziaria. In questo modo,
evitando macchinose e costose opposizioni alle richieste di pagamento relative a crediti anteriori all’anno 1999, l’ufficio deve dar luogo alla cancellazione automatica degli stessi e, dove ciò non dovesse accadere, Movimento Consumatori invita i cittadini a rivolgersi all’associazione. Ma non finisce qui, in caso di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi, iscrizione di fermi amministrativi, entro 90 giorni dalla loro ricezione, il contribuente ha la possibilità di inviare una dichiarazione scritta, direttamente agli enti o a Equitalia, nonché agli altri concessionari per la riscossione, al fine di ottenere una risoluzione extragiudiziale della questione.
Con l’aiuto di Movimento Consumatori, il contribuente, può inviare all’ente concessionario la dichiarazione, presentando tutta la documentazione necessaria, con la quale evidenzia l’inesigibilità della pretesa creditoria. Ebbene, il contribuente può giustificare la propria dichiarazione con le seguenti motivazioni (previste letteralmente dalla stessa norma):
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
A partire dalla data di presentazione della dichiarazione, nei casi previsti dalla norma, Equitalia, o altro concessionario per la riscossione, deve necessariamente sospendere ogni ulteriore azione diretta a riscuotere le “somme iscritte a ruolo o affidate”. Questa dichiarazione è importantissima in quanto dove, nei successivi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’ente creditore omette di inviare la risposta ai cittadino, il debito del cittadino si annulla automaticamente. In particolare, la norma prevede che nel caso di silenzio da parte dell’ente creditore, le partite riguardanti gli atti indicati specificamente dal debitore sono annullate di diritto e il concessionario per la riscossione “è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditori i corrispondenti importi”.
Insomma, nonostante si sia ancora in attesa di comprendere gli effetti sui contribuenti della riforma alle procedure di riscossione introdotte dal decreto Sviluppo – sia in merito all’annullamento di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all’anno 1999) per l’importo di 2.000 euro, sia in merito all’annullamento dei “debiti” del contribuente in caso di mancata risposta entro 220 giorni dall’invio della dichiarazione del cittadino all’agente di riscossione, il legislatore già pensa a nuove riforme.
Intanto, nell’attesa di un auspicato intervento normativo coordinato e esaustivo, si invitano tutti i cittadini che hanno delle posizioni debitorie nei confronti di Equitalia e che hanno ricevuto un atto da parte dell’Agente di riscossione – a rivolgersi al Movimento Consumatori sia per verificare l’annullamento dei crediti fino ad 2000 euro anteriori al 1999, sia per inviare la dichiarazione all’agente di riscossione per ottenere, in caso di mancata risposta entro i successivi 220 giorni, l’annullamento delle posizioni debitorie.