Iliad cambia le condizioni contrattuali delle offerte “per sempre”

Nonostante Iliad dichiari sul proprio sito Internet che le nuove offerte Flash 120, Iliad Giga 120 e Iliad Giga 80 “non cambiano nel tempo…per sempre. Per davvero”, di fatto ha rimodulato le condizioni generali di contratto, dandosi la possibilità di variare unilateralmente alcune condizioni e caratteristiche dei servizi erogati.

Tre anni fa Iliad fu costretta per le sanzioni inflitte dal Gran Giurì della pubblicità e per gli esposti delle associazioni di consumatori a esplicitare la natura immutabile di tutte le offerte pubblicizzate con il claim “per sempre”. Un paio di settimane fa ha invece rimesso mano ai contratti Flash 120 – sottoscrivibile fino al 30 giugno prossimo – Giga 120 e Giga 80, rimodulando la clausola (art. 9) che disciplina le modifiche contrattuali, escludendo da possibili variazioni unilaterali solo le condizioni relative alla “tariffa mensile delle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”. Dunque, il costo mensile dell’abbonamento non potrà subire variazioni nel corso del contratto, ma l’esclusione non vale per tutte le altre condizioni e caratteristiche peculiari di queste offerte.

Confrontando questa clausola con quella contenuta nella versione delle C.G.A. introdotta a partire dal 29 maggio 2018 (e applicabile a tutte le altre offerte Iliad attualmente sottoscrivibili), la differenza è evidente: le offerte in precedenza dichiarate intoccabili “per sempre” non possono essere unilateralmente variate dall’operatore, senza alcuna distinzione quanto a specifiche condizioni escluse dal potere di modifica (“Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al contratto… con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate “per sempre”). Non v’è traccia del riferimento alla sola tariffa mensile, richiamo invece presente nelle tre nuove offerte, in relazione alle quali pertanto questa condizione economica è l’unica a non poter essere variata.

Una possibilità che, secondo MC, non è adeguatamente sottolineata nei claim presenti sul sito internet e nelle pagine pubblicitarie, non solo digitali di Iliad, e che potrebbe aver indotto i consumatori a sottoscrivere queste offerte nella convinzione che l’operatore non potrà cambiare una virgola del contratto. Del resto, non possono considerarsi sufficienti le rassicurazioni che la compagnia si è affrettata a diffondere a mezzo stampa, garantendo (a posteriori) di non avere intenzione di modificare nulla di queste offerte. Una volta sottoscritte, le clausole contrattuali divengono infatti valide ed efficaci e solo una modifica esplicita può riportare i contratti nell’alveo della liceità.

Vero è, come previsto dal’art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che i consumatori verrebbero informati con congruo anticipo da Iliad di ogni eventuale modifica che la compagnia intendesse adottare rispetto alle condizioni contrattuali con conseguente facoltà dell’utente di esercitare il diritto di recesso. Tuttavia, recedere da un contratto che forse non si sarebbe sottoscritto (sapendo che lo stesso non era né per sempre, né per davvero e neanche immodificabile totalmente) lede comunque i diritti del consumatore alla trasparenza, correttezza e buona fede nella conclusione di ogni contratto con il professionista.

Movimento Consumatori ha diffidato Iliad, chiedendo tra l’altro di cessare la diffusione dei messaggi pubblicitari, di modificare le C.G.A. e di non applicarle ai contratti già sottoscritti a partire dal 25 maggio scorso.

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