STOP ANATOCISMO. Confermata la condanna per BPM: illegittimi gli interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014
Grazie alla campagna Stop Anatocismo e alle azioni inibitorie di Movimento Consumatori, il 23 novembre scorso è stata pubblicata la sentenza con la quale il tribunale di Roma ha confermato i provvedimenti cautelari concessi con l’ordinanza del 14 aprile 2015 dal tribunale di Milano.
Il tribunale ha accertato l’illegittimità del comportamento della BPM nei confronti dei propri correntisti per l’applicazione di clausole anatocistiche dopo il 1° gennaio 2014, quando è entrato in vigore il divieto di anatocismo. La sentenza conferma l’ordinanza del 14 aprile 2015 del collegio del tribunale di Milano che, nel giudizio cautelare avviato da MC contro BPM, in caso di conti affidati o scoperti, aveva già inibito l’applicazione delle clausole anatocistiche, sulla base del principio introdotto dalla legge di Stabilità per il 2014, secondo cui “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”.
Il tribunale capitolino ha riconosciuto che il divieto di anatocismo sussiste nonostante la recente modifica dell’art. 120, conseguente all’entrata in vigore della legge dell’8 aprile 2016 n. 49 e della delibera attuativa del CICR dello scorso 3 agosto 2016. La nuova normativa non è applicabile per il periodo precedente alla sua entrata in vigore e prevede che gli interessi debitori non producano ulteriori interessi, salvo la specifica autorizzazione del cliente.
Per tali ragioni BPM è stata condannata a pubblicare il dispositivo della sentenza sui principali quotidiani nazionali, sul proprio sito Internet e a darne comunicazione a ciascun correntista.
“Si tratta di una sentenza importante – dichiara Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito e Risparmio di Movimento Consumatori – perché è il primo giudizio a cognizione piena che conferma la correttezza delle inibitorie cautelari emesse a seguito delle azioni promosse da MC nei confronti delle dieci maggiori banche italiane”.
“La sentenza del tribunale di Roma – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale dell’associazione – conferma che BPM, e comunque tutte le banche italiane, devono restituire gli interessi anatocistici applicati illegittimamente alla propria clientela dal 1° gennaio 2014.
Qualora BPM non provvedesse alla restituzione di questi interessi, l’associazione avvierà un’azione di classe”.
Per informazioni i consumatori possono scrivere a sosbanche@movimentoconsumatori.it