Nella seduta dell’11 settembre 2019 (prot. N. 23986/19 del 4.11.2019) è stato accolto il ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario nell’interesse di un ricorrente titolare di 3 buoni fruttiferi postali della serie P/Q emessi nel 1988.
Poste aveva riconosciuto al titolare dei buoni un importo inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato sulla base dei rendimenti indicati sul retro degli stessi con riferimento ai rendimenti indicati per il periodo dal 21° e il 30° anno.
Il titolare dei buoni si è rivolto al Movimento Consumatori Sezione di Milano ritenendo che l’importo dovuto fosse superiore.
Il consumatore, assistito dall’avvocato Barbara Calise della sezione di Milano del Movimento Consumatori, ha ottenuto dall’ABF una decisione favorevole.
L’ABF ha infatti stabilito che il beneficiario ha diritto “all’applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli al netto delle ritenute fiscali”.
Ha ritenuto infatti il collegio che quanto scritto sul retro dei buoni ingenera nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento dei buoni fruttiferi sarebbe stato quello riportato a tergo dello stesso e dunque debba essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi liquidato un importo calcolato sulla base delle condizioni originarie riportate sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.
È purtroppo prassi consolidata di Poste Italiane rimborsare tali titoli con scadenza a trent’anni, in genere appartenenti alle serie P, Q, R (P/O, P/Q), secondo le previsioni contenute nel D.M. del tesoro 13.06.86 che recano rendimenti peggiorativi rispetto a quelli riportati a tergo dei buoni.
Si precisa che anche coloro i quali hanno ottenuto il rimborso di tali buoni negli ultimi dieci anni possono richiedere la differenza.
Per chi volesse è possibile rivolgersi a Movimento Consumatori Sezione di Milano al numero 02 80583136.