Rivolgiti a Movimento Consumatori per assistenza con buoni fruttiferi postali

I buoni postali sono una delle modalità di risparmio preferite dai consumatori italiani. I buoni sono collocati da Poste Italiane S.p.A. su incarico dell’emittente Cassa Depositi Prestiti S.p.A., società pubblica di riferimento dello Stato.In alcuni casi, i buoni sono stati emessi in modo irregolare, oppure hanno subìto delle modifiche in corso d’opera che hanno fortemente diminuito la redditività promessa all’epoca.

Migliaia di consumatori possiedono buoni postali, ma quando si presentano per il rimborso scoprono di non poterli più incassare oppure di aver diritto ad un importo inferiore rispetto a quanto indicato sul titolo.

In alcuni casi l’Arbitro Bancario Finanziario condanna Poste Italiane al rimborso integrale, mentre in altri casi può essere necessario l’accertamento giudiziale.

Per chi volesse è possibile rivolgersi a Movimento Consumatori Sezione di Milano al numero  02 80583136 o scrivendo a info@movimentoconsumatorimilano.it

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Buoni fruttiferi postali a 30 anni, il Collegio di Milano dell’ABF accoglie il ricorso.

Nella seduta dell’11 settembre 2019 (prot. N. 23986/19 del 4.11.2019) è stato accolto il ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario nell’interesse di un ricorrente titolare di 3 buoni fruttiferi postali della serie P/Q emessi nel 1988.

Poste aveva riconosciuto al titolare dei buoni un importo inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato sulla base dei rendimenti indicati sul retro degli stessi con riferimento ai rendimenti indicati per il periodo dal 21° e il 30° anno.

Il titolare dei buoni si è rivolto al Movimento Consumatori Sezione di Milano ritenendo che l’importo dovuto fosse superiore.

Il consumatore, assistito dall’avvocato Barbara Calise della sezione di Milano del Movimento Consumatori, ha ottenuto dall’ABF una decisione favorevole.

L’ABF ha infatti stabilito che il beneficiario ha diritto “all’applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli al netto delle ritenute fiscali”.
Ha ritenuto infatti il collegio che quanto scritto sul retro dei buoni ingenera nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento dei buoni fruttiferi sarebbe stato quello riportato a tergo dello stesso e dunque debba essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi liquidato un importo calcolato sulla base delle condizioni originarie riportate sul retro dei titoli per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

È purtroppo prassi consolidata di Poste Italiane rimborsare tali titoli con scadenza a trent’anni, in genere appartenenti alle serie P, Q, R (P/O, P/Q), secondo le previsioni contenute nel D.M. del tesoro 13.06.86 che recano rendimenti peggiorativi rispetto a quelli riportati a tergo dei buoni.

Si precisa che anche coloro i quali hanno ottenuto il rimborso di tali buoni negli ultimi dieci anni possono richiedere la differenza.

Per chi volesse è possibile rivolgersi a Movimento Consumatori Sezione di Milano al numero  02 80583136.