Estinzione anticipata prestiti: Condannate anche Compass, Futuro e Agos grazie a azioni collettive MC

Il tribunale di Milano ha accolto tre ricorsi presentati da Movimento Consumatori e ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino al mese di aprile 2020 che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori e che prevedono la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti. Il tribunale, con tre provvedimenti in via d’urgenza, in sede di reclamo, ha affermato l’applicabilità della sentenza Lexitor della Corte di giustizia dello scorso 11 settembre per tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019.

Nel corso del giudizio, le società finanziarie hanno sostenuto l’inapplicabilità della sentenza della Corte di giustizia per tutte le estinzioni anticipate precedenti al 5 dicembre 2019, data in cui la Banca d’Italia ha emanato una circolare che invitava gli intermediari ad adeguarsi al diritto europeo. Il tribunale di Milano, confermando quanto già deciso dal tribunale di Torino, ha inibito alle tre società il comportamento illegittimo consistente nella riduzione dei soli costi recurring (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell’intero rapporto) e non del costo totale del credito comprensivo delle spese fisse, di istruttoria finanziate, dei costi up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori prima del 4 dicembre 2019.

Nei prossimi 60 giorni, le società finanziarie dovranno comunicare l’illegittimità delle clausole e i diritti dei consumatori ad ottenere la restituzione dei costi up-front con una pubblicazione sui loro siti Internet e con una comunicazione indirizzata a tutti i clienti.

“Le ordinanze del tribunale di Milano, che arrivano dopo quella del tribunale di Torino con cui abbiamo ottenuto a settembre scorso la condanna di Santander – afferma Paolo Fiorio, legale che ha assistito l’associazione nel giudizio – potranno portare significativi benefici a decine di migliaia di consumatori. Auspichiamo che Compass, Futuro e Agos ottemperino al più presto ai provvedimenti del tribunale e rimborsino volontariamente tutti i consumatori. In caso contrario, avvieremo una class action”.

“In forza di queste ordinanze – spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – gli intermediari non hanno più alibi e sono chiamati a rimborsare i consumatori che hanno estinto i prestiti prima del 5 dicembre 2019. Riteniamo che ci si trovi di fronte ad un comportamento coordinato illegittimo e anticoncorrenziale da parte delle società finanziarie e per questo chiederemo l’intervento dell’Antitrust. Al più presto inoltre auspichiamo che la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di tutela della clientela prenda una posizione chiara in merito, obbligando tutti gli intermediari ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia anche per le estinzioni precedenti alla propria circolare del dicembre 2019”.

L’ordinanza del tribunale di Milano su Compass

L’ordinanza del tribunale di MIlano su Futuro

L’rodinanza del tribunale di Mliano su Agos




Estinzione anticipata dei prestiti: MC diffida 9 finanziarie a rispettare la sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Movimento Consumatori ha diffidato nove tra i principali operatori finanziari nel settore del credito al consumo a rispettare quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea (sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 Lexitor).

La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva 2008/48/CE che regola i prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi), in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, imponga una riduzione di tutti i costi.

Movimento Consumatori ha chiesto quindi a Compass Banca S.p.A., Fiditalia S.p.A., Findomestic Banca S.p.A., Prestitalia S.p.A., AGOS Ducato S.p.A., Credem S.p.A., Futuro S.p.A., Pitagora S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A. di modificare le clausole dei contratti di credito ai consumatori, al fine di rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia.

Le banche e gli altri intermediari dovranno restituire ogni costo anticipato, senza distinguere tra quelli connessi alla durata del contratto (costi recurring, quali gli interessi e i costi assicurativi), e costi che non dipendono dalla durata del finanziamento in quanto, ad esempio, collegati alla sua erogazione (“up front”spese di istruttoria, commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).

Auspichiamo che gli intermediari, diano piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte di giustizia, e modifichino immediatamente le condizioni generali di contratto, altrimenti Movimento Consumatori dovrà chiederne l’inibitoria collettiva ai tribunali competenti. Le sentenze della Corte di giustizia sono infatti direttamente applicabili con effetti retroattivi e impongono anche alla Banca d’Italia e all’Arbitro Bancario Finanziario di rispettarne i principi per assicurare una corretta applicazione del diritto dell’Unione europea.

L’estinzione anticipata dei prestiti ai consumatori è infatti una pratica sempre più frequente per i contratti di cessione del quinto ai quali accedono spesso le fasce più deboli della popolazione, perché gli è precluso ogni diverso accesso al credito. I tassi di questi prestiti sono alle stelle (oggi la soglia d’usura è del 18,2%) e dipendono proprio dalle commissioni anticipate al momento della conclusione dei contratti. Si tratta di tassi ingiustificati rispetto ai rischi limitati per i finanziatori, coperti dalla cessione e dalla polizza. Auspichiamo che la sentenza della Corte di giustizia possa contribuire a eliminare queste gravi distorsioni del mercato, rendendolo più trasparente, concorrenziale e equo per i consumatori.