Restituzione costi estinzione anticipata prestiti
Movimento Consumatori: Banche e finanziarie devono rimborsare i cittadini, come imposto dall’Arbitro Bancario
Per richiedere assistenza per i rimborsi contattare “Sportello prestiti – estinzione anticipata” numero 02 80583136 o tramite email all’indirizzo: info@movimentoconsumatorimilano.it.
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 2625 dell’11 dicembre 2019, ha riconosciuto l’immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea con la sentenza “Lexitor” confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successiva al maggio 2010, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.
Secondo il Collegio di Coordinamento “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
La pronuncia dell’ABF segna un importante punto a favore dei clienti delle banche.
Tutti i consumatori che hanno estinto anticipatamente i prestiti al consumo hanno diritto ad ottenere una riduzione di tutti i costi, in particolare delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, di regola anticipate al momento dell’erogazione del finanziamento, in proporzione alla durata residua del prestito. Si tratta di importi rilevanti che, per i prestiti garantiti dalla cessione del quinto, estinti all’inizio del rapporto, possono arrivare a qualche migliaio di euro per ciascuna estinzione. Tutti i consumatori possono rivolgersi al Movimento Consumatori che avvierà ogni iniziativa (procedura di conciliazione, ricorso ABF, azioni giudiziarie, class action) a tutela dei consumatori coinvolti, affinché i rimborsi siano corretti e proporzionali al periodo del prestito non goduto, senza trucchi e inganni.
La decisione del Collegio di Coordinamento ABF è un passo molto importante per la tutela dei consumatori, e in particolare per coloro che hanno stipulato contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione che, nonostante ampie garanzie per gli intermediari, hanno costi elevatissimi e del tutto ingiustificati. Auspichiamo che le banche e gli intermediari abbiano un approccio conciliativo e collaborativo, evitando un incremento esponenziale del già imponente contenzioso che riguarda in particolare i prestiti con la cessione del quinto.
Il Movimento Consumatori invita tutti i consumatori che, a partire dal 2010 hanno estinto anticipatamente un prestito, a contattare lo Sportello prestiti – estinzione anticipata al numero telefonico 02 80583136 o tramite email all’indirizzo: info@movimentoconsumatorimilano.it per far valere il loro diritto ad ottenere la restituzione di tutti i costi.