Supermoney multata per pratica commerciale scorretta

La società Supermoney S.p.A., conosciuta per il suo servizio di comparazione economica online, è stata multata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per una pratica commerciale scorretta. La multa, pari a 1.480.000 euro, è stata emessa in seguito a un’indagine condotta dall’autorità.

Supermoney è attiva nel settore della comparazione economica, offrendo ai consumatori la possibilità di confrontare diverse offerte, tra cui quelle relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas.

L’indagine ha rivelato che l’azienda non ha fornito una chiara classificazione delle offerte commerciali, omettendo di specificare i criteri utilizzati per valutarle.
Ancora più problematico, l’azienda non ha comunicato agli utenti che l’attività di comparazione e intermediazione era remunerata.
E inoltre, ha diffuso claim pubblicitari privi di informazioni essenziali sulle modalità per ottenere i risparmi promessi.

L’assenza di trasparenza e chiarezza nelle informazioni fornite ai consumatori è una pratica scorretta che può ingannare gli utenti, portandoli a fare scelte non informate. Questo è particolarmente critico nel contesto attuale, caratterizzato dal passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per i servizi energetici.

È importante sottolineare che la trasparenza delle informazioni è fondamentale per garantire che i consumatori possano fare scelte consapevoli e informate, specialmente in questo periodo.

La multa inflitta a Supermoney evidenzia l’importanza della trasparenza e della correttezza nell’ambito delle pratiche commerciali, specialmente quando si tratta di servizi fondamentali come l’energia. L’impegno verso una maggiore trasparenza e chiarezza da parte delle aziende è essenziale per proteggere i diritti dei consumatori e promuovere un mercato equo e competitivo.

Dopo l’indagine condotta dall’Autorità, Supermoney ha preso provvedimenti per porre fine a queste pratiche scorrette.

Qui potete leggere il comunicato dell’AGCOM 




Direttiva Omnibus: importanti novità per i consumatori!

Dal 2 aprile entrerà in vigore la Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” che introduce nuove disposizioni per rafforzare la tutela dei consumatori in caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

Importanti novità per i consumatori.

Ecco alcuni dei miglioramenti principali che il decreto ha introdotto:

Maggiore trasparenza per quanto riguarda i saldi: se un’azienda sta pubblicizzando uno sconto su un prodotto, deve mostrare il prezzo più basso che ha praticato per quel prodotto nei 30 giorni precedenti.

Pratiche commerciali scorrette: un prodotto venduto in uno Stato membro dell’Unione Europea deve essere identico a quello venduto in un altro Stato membro. Non può essere venduto con lo stesso nome se la composizione o le caratteristiche sono significativamente diverse (c.d. dual quality).

Sanzioni più severe: l’importo massimo delle sanzioni che l’autorità per la concorrenza e il mercato può infliggere per pratiche commerciali scorrette passa da 5 a 10 milioni di euro. In caso di violazioni transfrontaliere o diffuse, la sanzione massima sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti. Viene inoltre introdotta una sanzione di 10 milioni di euro per le aziende che non rispettano i provvedimenti dell’autorità.

In caso di clausole vessatorie le sanzioni sono armonizzate a livello europeo e i consumatori lesi potranno adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno subito.

Infine vengono introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.




Costa Crociere

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione pari a due milioni di euro  a COSTA CROCIERE S.p.A.  in seguito all’accertamento di una  pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

In particolare, il professionista, in occasione della vendita e organizzazione di due crociere denominate rispettivamente “neoRiviera” “Paradisi sul mare”, non ha fornito ai consumatori una  informazione corretta e tempestiva circa lo stato di emergenza sanitaria in Madagascar, frapponendo inoltre ostacoli all’esercizio dei diritti dei consumatori connessi alle variazioni del programma di viaggio.

Costa Crociere, infatti, a seguito dell’epidemia di peste verificatasi in Madagascar a partire dall’agosto 2017, ha modificato gli scali previsti nel programma delle crociere interessate, con partenza rispettivamente ad ottobre e dicembre 2017, senza darne tempestiva comunicazione ai consumatori, i quali sono stati informati della necessità di variare l’iter di viaggio originariamente previsto, nel primo caso, a partenza avvenuta, nel secondo, a ridosso della data di partenza. La tempistica e le modalità con cui sono state comunicate le variazioni di programma hanno di fatto ostacolato la facoltà di scelta dei consumatori, i quali avrebbero avuto il diritto di decidere se recedere dal contratto o fruire della crociera senza le previste tappe in Madagascar, in questo caso con una congrua riduzione del prezzo.

Costa Crociere, al contrario, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere edotti i consumatori, fin dal primo contatto e in ogni caso prima della partenza, della situazione di rischio sanitario esistente nei paesi oggetto delle mète turistiche pubblicizzate. Costa Crociere, invece, ha continuato a pubblicizzare e vendere le crociere in questione, comprensive delle tappe in Madagascar, anche a seguito della diffusione dei comunicati sull’emergenza sanitaria da parte delle autorità locali e del Ministero della Salute, senza avvertire i consumatori di una possibile variazione del programma di viaggio.

Fonte: AGCM

Testo del provvedimento pdf




Blue Panorama Airlines

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti del vettore aereo Blue Panorama Airlines S.p.A. accertando una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

In particolare, la condotta accertata ha riguardato l’applicazione ai consumatori di una penale – consistente, in un primo tempo, nel pagamento di nuovo biglietto per poter usufruire del servizio già acquistato e, successivamente, di una fee di 50 euro per tratta – a fronte della non corretta registrazione in sede di prenotazione del nominativo del passeggero, specificamente per l’ipotesi di omissione dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome oppure nel caso di alterazione/mancanza di alcune lettere.

La richiesta della suddetta penale, che avveniva direttamente in aeroporto, nell’imminenza del volo e a pena di divieto d’imbarco, è risultata sostanzialmente indipendente da esigenze di sicurezza della circolazione aerea. Peraltro, il vettore non forniva alcuna informazione preventiva circa le conseguenze dell’incompleta annotazione del nominativo in sede di prenotazione; inoltre, in alcuni casi tale difformità è derivata dalle stesse caratteristiche del sistema di acquisto on line della Compagnia – avuto riguardo al limitato spazio disponibile per l’inserimento di tutti i nomi/cognomi dei viaggiatori – o a causa del disallineamento tra le interfacce operative con i siti internet di taluni intermediari di vendita.

Nel valutare la gravità della violazione per irrogare una sanzione di 1 milione di euro, l’Autorità ha tenuto conto della diffusività della condotta che ha interessato un numero elevatissimo di consumatori e delle evidenze istruttorie da cui emergeva il chiaro obiettivo di incrementare i ricavi aziendali.

Nel corso del procedimento, l’Autorità si avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

fonte: AGCM

Testo del provvedimento pdf

 




Sanzione a Veneto Banca per pratiche commerciali scorrette.

L’Antitrust ha sanzionato Veneto Banca per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, per aver posto in essere due pratiche commerciali scorrette.

In particolare, la Banca ha condizionato l’erogazione di mutui all’acquisto di proprie azioni e ha indotto i consumatori che richiedevano un mutuo ad aprire un conto corrente presso la Banca.

I comportamenti messi in atto dalla Banca, avevano lo scopo di realizzare la propria ricapitalizzazione, avvenuta a partire dal secondo semestre 2012 e pieno sviluppo negli anni 2013 e 2014, facendo prevalere i propri interessi di patrimonializzazione su quelli della stessa clientela.

Nel caso dei “mutui soci” riservati ai soci, i consumatori, per ottenerli, sono stati condizionati ad acquistare un numero di azioni superiore a quello normalmente necessario per diventare soci e a non venderle per determinati periodi, al fine di non perdere le condizioni economiche previste per il mutuo. Tra l’altro, i vantaggi che sarebbero dovuti derivare da questi “mutui soci” sono stati, di fatto, completamente annullati dai costi connessi alle azioni acquistate.

Inoltre, quando il consumatore sottoscriveva un mutuo, veniva anche indotto ad aprire un conto corrente con la scusa della necessità di detenere un rapporto di conto corrente collegato al mutuo.

L’Antitrust ha rilevato che queste condotte limitano considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di mutuo. L’indebito condizionamento connesso alla prospettazione di poter ottenere il mutuo a condizioni particolarmente favorevoli solo sottoscrivendo azioni della Banca appare infatti qualificabile come comportamento idoneo a fare assumere una decisione commerciale che il consumatore non avrebbe altrimenti preso.

Nel caso dei “mutui soci”, “tale indebito condizionamento si è realizzato, in particolare, con la necessaria sottoscrizione da parte dei consumatori dei pacchetti minimi di azioni previsti al fine di poter accedere a questi prodotti di mutuo riservati ai soci, titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca, e che nel corso del finanziamento non potevano essere disinvestiti, per determinati periodi, pena la perdita delle condizioni economiche previste. Inoltre, Veneto Banca, approfittando della propria posizione contrattuale, ha obbligato i consumatori istanti di mutui anche all’apertura di un conto corrente collegato al mutuo presso la stessa, ponendo in essere una pratica legante mutui-conti correnti vietata dal Codice del Consumo”.

Testo completo della sanzione dell’Antitrust

fonte: AGCM